La revisione cooperativa

La revisione cooperativa verifica l’osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi. Essa può essere ordinaria (condotta a scadenze periodiche) o straordinaria (non condotta a scadenze periodiche).
La revisione ordinaria è diretta a fornire agli organi di direzione e di amministrazione dell’ente cooperativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, a verificare il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e a dare necessari consigli per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate. Inoltre, la revisione ordinaria accerta che siano rispettati le norme statutarie e regolamentari dell’ente, i requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, controlla il funzionamento sociale ed amministrativo e l’impostazione organizzativa e gestionale dell’ente e la situazione economica e finanziaria, necessaria per la continuità aziendale. Accerta anche che le partecipazioni dell’ente cooperativo in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi di tale ente e il carattere aperto e democratico dell’ente cooperativo e il suo scopo mutualistico.

 

La revisione legale dei conti

Con revisione legale dei conti si intende il controllo contabile o la revisione contabile, ovvero la certificazione del bilancio, previsti dalla legge regionale n. 5/2008 della Regione Trentino-Alto Adige, imposta dalla legge agli enti cooperativi e che corrispondono all’attività di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati". Si tratta di un’attività di controllo con la quale si accerta con ragionevole certezza che il bilancio è privo di errori e incertezze significativi e presentazione e informativa non corretta.