La Legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5 stabilisce con l’articolo 9, comma 1, lettera f) che l’associazione di rappresentanza deve prevedere nell’atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell’esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al titolo V della legge stessa. 

La Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. adempie alla normativa con l’articolo 33 del suo Statuto e con il Regolamento della Direzione di Revisione. Nello specifico, l’articolo 33 stabilisce che nell’esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, entrambi prescritti ai sensi dei titoli IV e V della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, il direttore di revisione ed i revisori non sono soggetti ad alcuna direttiva dal Direttore Generale e dagli Organi della Federazione Cooperative Raiffeisen soc.coop., in conformità all’art. 9, lettera f) della medesima legge, rispettando i principi di indipendenza previsti dalla normativa. Questo dettato è conforme al considerando n. 11 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.

L’articolo 24 della legge regionale sopracitata regola l’indipendenza del revisore cooperativo, rinviando alle disposizioni di cui all’articolo 2399, comma 1del codice civile.

Infine, l’articolo 39 della legge regionale stabilisce le regole di indipendenza del revisore legale di cui si avvale l’associazione di rappresentanza per l’esecuzione dell’incarico di revisore legale dei conti degli enti cooperativi ad essa aderenti; in particolare, devono essere rispettati le disposizioni contenute nella direttiva 2006/43/CE e nel Regolamento (UE) n. 537/2014.

La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 regola le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 definisce i requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, la quale abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Con la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 10, sono stati inseriti nell’articolo 42 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 i commi 2-bis e 2-ter, di tenore seguente:

2-bis. La revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione. In attuazione della facoltà prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento n. 537/2014, per la revisione legale dei conti dei suddetti enti cooperativi non trovano applicazione l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, l’articolo 16 e l’articolo 17, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8.

2-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 2-bis:

a) il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall’associazione di rappresentanza a ciascun incarico, al personale dell'associazione di rappresentanza deputato allo svolgimento della revisione legale, nonché a qualunque altro soggetto che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza sia in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale;

b) l’obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall’associazione di rappresentanza a ciascun incarico;

c) la conferma dell’indipendenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 537/2014 viene resa dal revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico e ricomprende analoga conferma da parte dei soggetti che nell’ambito dell'associazione di rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.

In base alle disposizioni sopraccitate e le regole stabilite dallo Statuto della Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop., quest’ultima è autorizzata nonché  sollecitata ad effettuare la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti presso gli enti cooperativi ad essa aderenti.  Attraverso le sopraccennate modifiche della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, con la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 10, nella Regione Trentino Alto Adige esiste un quadro normativo simile a quello esistente da anni nello Stato confinante Austria e in Germania, cioè dove la Direttiva 2006/43/CE è stata recepita in maniera tale che  l’associazione di rappresentanza è chiamata ad effettuare la revisione legale dei conti presso gli enti cooperativi a lei aderente.