La Repubblica Italiana riconosce con l’articolo 45 della Costituzione la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.  

L’articolo 4, comma 1, numero 9) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce, tra l’altro, che la Regione ha la potestà, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, di emanare norme legislative nella materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

Con la legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, è disciplinata, in applicazione dell’articolo 45, comma 1 della Costituzione e dell’articolo 4, comma 1, numero 9) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative, sui gruppi cooperativi, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee (di seguito denominati enti cooperativi). 

La legge regionale stabilisce, nel concreto, che la revisione ordinaria è disposta per ogni ente cooperativo biennalmente e che la revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, comma 1 del codice civile.

Inoltre, l’anzidetta legge regionale stabilisce che gli enti cooperativi che aderiscono ad un’associazione di rappresentanza, la quale a sua volta funge da autorità di revisione degli enti cooperativi ad essa aderenti, sono sottoposti a revisione cooperativa e a revisione legale dei conti da parte della stessa.

La Federazione Cooperative Raiffeisen soc. coop. è stata riconosciuta come autorità di revisione con decreto del Presidente della  Giunta regionale del 31 dicembre 1954. Ciò premesso, compete a ella nella sua funzione di autorità di revisione l’effettuazione della revisione cooperativa e, se sono soddisfatti i requisiti richiesti dagli articoli 40 e 48 della legge regionale, l’effettuazione della revisione legale dei conti presso gli enti cooperativi ad essa aderenti.